“La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso per un periodo superiore ad un mese. Prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito nella legge 191/1978, è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile (vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “”venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”. Per la cessione a cittadini stranieri è confermato l’obbligo di comunicazione, stabilito dall’articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero. La cessione va presentata dal proprietario dell’immobile all’Autorità di P.S. di competenza,a seconda dell’ubicazione dell’immobile.