Versamento rate e dichiarazioni IL DIRIGENTE RESPONSABILE PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA I.C.I. VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e le successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
INFORMA CHE
Con decreto legge approvato il 21 maggio 2008 l’ICI sulla casa di abitazione principale e relative pertinenze sino ad un limite di 3 unità ( come previsto da regolamento approvato da questo Ente con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06-03-2008 ) non dovrà essere più pagata.
Fanno eccezione a predetta esenzione : gli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) che dovranno continuare a pagare l’ICI con l’aliquota di abitazione principale e la detrazione comunale di € 103,29, gli italiani residenti all’estero possessori di un immobile non affittato, devono comunque pagare l’ICI con l’aliquota di abitazione principale e la detrazione di € 103,29 indipendentemente dalla categoria catastale ( risoluzione n.1 del 04/03/2009 del Dipartimento delle Finanze ).
Per tutte le altre tipologie di immobili che non riguardano l’abitazione principale entro il 16 giugno 2011 deve essere effettuato il versamento della prima rata d’imposta per l’anno 2011. L’imposta, che grava sui fabbricati e le aree fabbricabili, è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell’enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario di aree demaniali per l’anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Per la locazione finanziaria, nel caso dei fabbricati del gruppo catastale D (art. 5, comma 3, D.L.vo 504/’92), il locatario assume la qualitĂ di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
• DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI
relative all’ ICI per l’anno 2010, devono essere presentate sino al termine della presentazione della denuncia dei redditi relativi all’anno 2010. L’obbligo di dichiarazione ICI per l’anno 2010 è abrogato nei casi in cui gli immobili siano stati oggetto di: 1. atti di compravendita; 2. atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti di proprietĂ , usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; 3. atti stipulati dopo il 01/06/2007 peri quali è stato esteso l’utilizzo obbligatorio del “ Modello Unico Informatico. Non deve altresì essere presentata dichiarazione per gli immobili inclusi in denuncia di successione, poichĂ© gli uffici erariali, presso i quali vengono presentate tali denunce, provvedono a inoltrarne copia ai Comuni nei quali sono ubicati gli immobili. La dichiarazione, (il modello della dichiarazione è in distribuzione presso l’Ufficio Tributi), deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, o spedita con lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno. Nel caso di piĂą soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, è consentita ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purchĂ© comprensiva di tutti i contitolari; ciascuno dei contitolari è però obbligato a versare l’imposta di sua competenza.
Modello dichiarazione (modello generico)
• VERSAMENTI
L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata in due rate: la prima rata entro il 16 giugno 2011, pari al 50% dell’imposta dovuta, la seconda rata entro il 16 dicembre 2011, a saldo. E’ consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata. Il pagamento deve essere effettuato in favore dello stesso Comune tramite l’Ufficio Postale ovvero, presso tutti gli sportelli della Banca delle Marche, utilizzando in ogni caso gli appositi bollettini intestati al “COMUNE DI TOLENTINO - SERVIZIO RISCOSSIONE ICI – SERVIZIO TESORERIA”, c/c postale n. 76029594.
Si informa che detti bollettini postali sono in distribuzione presso la Banca Marche filiali di Tolentino, uffici Postali di Tolentino, ufficio Tributi e ufficio Messi del Comune di Tolentino.
E’ possibile effettuare il versamento dell’imposta anche tramite utilizzo del Modello F24. L’importo da pagare deve essere arrotondato all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare non è uguale o superiore a €. 12,00.Se gli immobili si trovano in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti; deve però essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.
• MISURA DELL’IMPOSTA
L’aliquota ordinaria per il Comune di Tolentino è determinata per l’anno in corso nella misura del 7 per mille.
Inoltre è prevista l’aliquota ridotta del 4,5 per mille per: l’abitazione principale che non rientra nell’esenzione, categorie catastali A1 A8 A9 e le abitazioni a disposizione di italiani residenti all’estero. Alle abitazioni principali che non rientrano nell’esenzione, si applica una detrazione d’imposta di €. 103,29 - rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unitĂ immobiliare è adibita ad abitazione principale di piĂą soggetti passivi, la detrazione suddetta è divisa in parti uguali tra gli utilizzatori proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L’abitazione locata a soggetto che la utilizza come dimora abituale mediante contratto stipulato alle condizioni degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n. 431, e registrato a termini di legge, per ottenere l’applicazione dell’aliquota ridotta nel caso predetto il contribuente dovrĂ sottoscrivere contratto di locazione secondo lo schema depositato presso l’Ufficio Ragioneria del Comune. L’aliquota del 4,5 per mille si applica a decorrere dal mese nel quale la locazione, concordata alle condizioni sopra viste, si è protratta per almeno 15 giorni. Tali immobili invece non sono considerati abitazioni principali ai fini dell’applicazione delle detrazioni spettanti a queste ultime. Della stipula di tali forme di accordi dovrĂ essere data immediata comunicazione scritta all’Ufficio Tributi, alla quale dovrĂ essere allegata copia del contratto debitamente registrato.
Agli effetti dell’ I.C.I. dall’anno 1997 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.
Tolentino li 15/05/2011
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Dott. Paolo Bini


































